Avviso I.M.U. (art. 48 D.L. 189/2016)

I fabbricati ubicati nel territorio del Comune di Visso distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombro sono ESENTI dall’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U. (art. 13 D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 2014/2011) a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2020.

Per quanto riguarda il tributo per servizi indivisibili T.A.S.I. (art. 1, comma 639, L. 147/2013) lo stesso non è stato applicato dal Comune di Visso.

Ai sensi dell’art. 48, comma 10, i residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 possono effettuare il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 30 Settembre 2017.

Limitatamente ai fabbricati che non hanno subito danni il versamento di quanto dovuto deve essere eseguito entro il 16.12.2016

Ai fini dell’esenzione il contribuente interessato può inviare al Comune, entro il 28 febbraio 2017, una dichiarazione di distruzione o inagibilità totale o parziale del fabbricato.

Allegati

Scarica allegato [PDF - 177 KB - Ultima modifica: 13/12/2016]

Contenuto inserito il 13/12/2016
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